Gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalla normativa in materia e comunque assicurare, da soli o insieme ad altri, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure se questo dovesse non essere possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare mediante APE.
Per i soli interventi di isolamento termico, i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal DM 11 ottobre 2017 (Cap. 2.4.2.9):
- La percentuale minima di materiale riciclato presente nel prodotto deve essere dimostrata da dichiarazioni ambientali con verifica di terza parte (EPD - Environmental Product Declaration - conformi agli standard ISO 14025 e EN 15804);
- Nel caso di isolanti in lana minerale, deve essere dimostrata la conformità alla Nota Q o alla Nota R, in conformità al regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) attraverso certificazione EUCEB.