1. Isolamento termico delle superfici opache dell’edificio (con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio/unità immobiliare) come isolamento a cappotto, facciata ventilata, contropareti, intercapedini e coperture;
2. Sostituzione impianti centralizzati (o autonomi nel caso di edificio unifamiliare) per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
3. Gli interventi antisismici sugli edifici in tutte le zone del paese ad esclusione di della zona sismica 4;
4. Sono agevolati con la medesima percentuale altri interventi di efficientamento energetico (finestre comprensive d’infissi e schermature solari, a titolo di esempio) purché realizzati insieme ad almeno uno degli interventi di cui ai numeri 1 e 2, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici, con sistemi di accumulo integrati, abbinati ad uno degli interventi ai numeri 1, 2 e 3, e colonnine elettriche di ricarica, abbinate ad uno degli interventi ai numeri 1 e 2.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), o gli interventi di cui al comma 1 (coibentazione e sostituzione impianti) siano impediti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermo restando il doppio salto di classe energetica e la verifica dei requisiti tecnici.
Sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 (coibentazione involucro e sostituzione impianti), anche gli interventi di demolizione e ricostruzione (con mantenimento delle volumetriche iniziali).